Contributo per riparazione e acquisto di beni mobili strumentali e scorte distrutti dal sisma

Come richiedere il contributo per riparazione e acquisto di beni mobili strumentali e scorte distrutti dal sisma

Chi può richiedere i contributi?

Hai un’impresa, sei un professionista, un lavoratore autonomo o in associazione? Puoi richiedere un contributo per la riparazione e l’acquisto di beni mobili strumentali e scorte distrutti dal sisma.

I contributi possono essere dell’80% e del 60%:

  • 80% del costo per la riparazione e l’acquisto dei beni mobili strumentali in sostituzione di quelli danneggiati o distrutti, compresi impianti e macchinari
  • 60% del costo per il ripristino delle scorte di magazzino distrutte o danneggiate

Le imprese per le quali si richiedono i contributi devono rispondere ai seguenti requisiti alla data dell’evento sismico:

  • essere regolarmente costituite e iscritte al registro delle imprese presso la Camera di Commercio
  • essere attive e non sottoposte a procedure di fallimento o liquidazione coatta
  • in regola con gli obblighi contributivi
  • in regola con le normative in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali
  • non inadempienti agli obblighi di rimborsare o depositare in un conto bloccato eventuali aiuti dichiarati dalla Commissione Europea illegali o incompatibili

Cosa fare?

1) dare una procura speciale ad un professionista – in possesso dei requisiti e che si impegna a iscriversi all’Elenco Speciale o che possa autocertificare di aver presentato domanda di iscrizione – utilizzando il modello di contratto

2) il professionista incaricato dovrà inviare una richiesta utilizzando la piattaforma online MUDE

3) la domanda dovrà contenere:

  1. a) la descrizione dell’azienda e dell’attività svolta
  2. b) autocertificazione che attesti la sussistenza in capo al richiedente dei requisiti
  3. c) autocertificazione che attesti il possesso di autorizzazione integrata ambientale (AIA) o delle autorizzazioni ambientali previste dalla normativa vigente per le attività non soggette ad AIA, rilasciate dalle autorità competenti, o di avere proceduto alla richiesta delle suddette autorizzazioni
  4. d) documentazione fotografica, se producibile, del danno subito dai beni strumentali, dalle scorte e dai prodotti
  5. e) copia delle polizze assicurative o dichiarazione di non avere attivato copertura assicurativa e dichiarazione di non avere ricevuto altri contributi analoghi
  6. f) autocertificazione che attesti che i contratti stipulati con i fornitori contengono la clausola risolutiva espressa per l’ipotesi di diniego dell’iscrizione dei fornitori stessi nell’Anagrafe antimafia delle imprese
  7. g) perizia giurata che attesti il nesso causale tra i danni subiti dagli immobili, dai beni mobili strumentali e da scorte e prodotti e gli eventi sismici
  8. h) nel caso di beni strumentali, compresi i macchinari e le attrezzature, perizia giurata con una relazione descrittiva del programma di riacquisto e/o di riparazione dei beni danneggiati, con l’indicazione dettagliata dei relativi costi

– A tal fine il professionista incaricato dovrà:

o accertare la quantità dei beni (materie prime e sussidiarie, semilavorati, prodotti finiti) in magazzino al momento del sisma. L’ammontare delle quantità rilevate dovrà essere corrispondente, sulla base di apposita dichiarazione, alle risultanze delle scritture contabili di magazzino ovvero, in mancanza di queste, all’ultimo inventario redatto; qualora non siano previsti obblighi di scritture contabili o di magazzino, la dichiarazione della consistenza dei prodotti finiti dovrà essere comprovata in apposita perizia giurata

o tener conto, ai fini del riconoscimento dei danni e della determinazione del contributo, soltanto di quei beni che hanno avuto una riduzione del valore finale di realizzo e/o del valore di acquisto superiore al 20%. Sono considerati, infatti, gravemente danneggiati e quindi soggetti a contributo, soltanto i beni che hanno avuto perdite di valore superiore a tale soglia. Il costo ammissibile a contributo è pertanto pari alla differenza tra il valore di mercato o di costo relativo a prodotti non danneggiati, entrambi ridotti del 20%, e il valore di realizzo del prodotto o del bene danneggiato

o stimare il valore dei beni danneggiati sulla base del loro valore di mercato, al netto dei valori realizzati. Per valore di mercato, secondo corretti principi contabili, si intende, con riferimento al momento del sisma:

  • il costo di sostituzione o riacquisto per le materie prime, sussidiarie e semilavorati anche acquisiti sul mercato, che partecipano alla fabbricazione di prodotti finiti
  • il valore netto di realizzo per le merci, i prodotti finiti, semilavorati di produzione e prodotti in corso di lavorazione.
  1. i) nel caso di scorte e/o di prodotti di consumo una relazione descrittiva del programma di riacquisto e/o ripristino delle scorte di magazzino corrispondenti al valore delle scorte gravemente danneggiate e il dettaglio dei relativi costi
  2. j) le spese di riacquisto dovranno essere sostenute dal soggetto beneficiario del contributo successivamente alla data del sisma e riferirsi a beni (materie prime, semilavorati e prodotti finiti) necessari allo svolgimento delle attività dell’impresa ed essere congrui rispetto ai prezzi/costi di mercato. Sono compresi nei costi di ricostituzione delle scorte i costi di smaltimento delle scorte danneggiate ed i costi, quali a titolo esemplificativo i consumi di energia elettrica, acqua, gas, direttamente imputabili – attraverso adeguata documentazione – al ciclo produttivo di ricostruzione delle scorte stesse.

Questa domanda può essere congiunta o separata a quella sul contributo per riparazione o acquisto immobili.

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