Contributo per le spese di traslochi e depositi temporanei per mobili ed abitazioni totalmente inagibili

Chi può attivare questa procedura?

Il proprietario, il locatario, il conduttore, comodatario o assegnatario, di unità immobiliari utilizzate come abitazione principale, danneggiate o distrutte dal sisma (classificate con esito E).

Come fare per ottenere il contributo?

Le richieste di contributo devono essere presentate entro 60 giorni dal pagamento delle spese di trasloco presso il Comune dove si trova l’immobile inagibile, direttamente dai soggetti di cui al punto precedente, utilizzando il modulo allegato all’ordinanza 21/2017 del commissario straordinario per la ricostruzione. E’ necessario allegare anche la dichiarazione sostitutiva con gli estremi identificativi e la data del provvedimento di sgombro dell’abitazione, la descrizione del numero e della tipologia dei beni mobili e/o suppellettili, copia delle fatture e/o delle ricevute delle spese effettivamente sostenute.

Per le spese già sostenute, la domanda (e gli altri documenti), devono essere presentati entro 120 giorni dall’entrata in vigore dell’ordinanza.

Entro 7 giorni dal ricevimento della domanda il Comune procede all’inoltro all’Ufficio speciale, unitamente alla documentazione prodotta dal richiedente allega copia del provvedimento di sgombro totale dell’abitazione nonché eventuale certificato di residenza.

Determinazione del contributo.

L’Ufficio speciale per la ricostruzione, entro 40 giorni dalla ricezione delle domande determina la spesa ammissibile e l’entità del contributo. Può inoltre richiedere al beneficiario integrazioni o chiarimenti che devono pervenire entro 15 giorni.

L’Ufficio speciale comunica quindi al beneficiario l’accoglimento o il rigetto della domanda e nei 20 giorni successivi provvede al pagamento.

Il contributo viene determinato in funzione delle spese effettivamente sostenute e documentate per il trasloco e il deposito temporaneo dei mobili e degli arredi, non oltre i 1.500 euro per ciascun nucleo familiare e, nei casi in cui il Comune abbia messo a disposizione i locali per il deposito (articolo 3 ordinanza 9/2016), il contributo è limitato al solo costo di trasloco e non può eccedere i 750 euro per ciascun nucleo familiare.