SMALTIMENTO PRATICHE ARRETRATE-ADESIONE PROCEDURE ORDINANZA 100

Con l’Ordinanza 107/2020 recante le “Linee Guida sui Programmi Straordinari di Ricostruzione, indirizzi per la pianificazione e ulteriori disposizioni di accelerazione della ricostruzione privata”,  è stata adottata, tra le altre disposizioni, una procedura semplificata,  finalizzata a consentire l’utilizzo della disciplina acceleratoria, prevista dall’ordinanza 100, anche alle istanze per la concessione di contributo per la riparazione o ricostruzione degli edifici danneggiati inoltrate ai sensi della normativa previgente all’entrata in vigore del medesimo provvedimento.

Nel dettaglio, l’articolo 6 del medesimo provvedimento  prevede che il professionista incaricato comunichi l’adesione al regime semplificato oppure, motivatamente, il proprio diniego,  con conseguente prosieguo dell’iter istruttorio ai sensi della disciplina previgente.

Pertanto, la S.V., dovrà esercitare tale opzione, avendo cura di comunicare la decisione al soggetto legittimato,per tutte le istanze di propria competenza, non ancora oggetto di provvedimento definitivo da parte di questo ufficio speciale, entro 60 giorni dal ricevimento della presente, fatte salve per quelle, che in relazione allo stato di avanzamento istruttorio, possano trovare la propria conclusione entro il medesimo termine.

Al riguardo, al fine di consentire, in via speditiva, l’espressione di tale manifestazione di volontà, sulla piattaforma informatica della struttura commissariale è possibile compilare    “L’istanza di comunicazione sulla adesione al regime semplificato ex ordinanza commissariale n.100/2020” (reperibile sula sito)   adottata con decreto del Commissario straordinario n. 283 del 6 ottobre 2020.

Sul punto occorre precisare che, per espressa previsione dell’ordinanza commissariale n.108/2020,  l’applicazione delle tariffe di cui all’art.57 del decreto 14 agosto 2020, n.104, come prevista dall’art.6 dell’Ordinanza n.107 del 22 agosto 2020, costituisce una mera facoltà per il professionista incaricato.

Inoltre, l’adesione alla procedura semplificata non consente alcuna contestuale variazione al progetto presentato, fatte salve precedenti prescrizioni formulate da enti pubblici preposti alla valutazione del progetto.

Altra condizione da segnalare,  riguarda la circostanza che nessuna maggiore somma può gravare a carico del soggetto legittimato in conseguenza dell’adeguamento delle tariffe in caso di adesione salvo che lo stesso soggetto legittimato non vi abbia appositamente acconsentito mediante la sottoscrizione di specifico accordo contrattuale.

Con riferimento alle domande già in corso di istruttoria alla data di entrata in vigore dell’Ordinanza 100, in alternativa alla procedura semplificata  è sempre data  facoltà al professionista incaricato di ripresentare l’istanza, mediante la vigente modulistica richiesta dall’Ordinanza 100,  ai sensi e per gli effetti del comma 2 dell’art.18 della medesima Ordinanza. In tali casi il professionista incaricato è tenuto ad informare il soggetto legittimato.

Si rammenta, infine, come l’esercizio dell’opzione tramite la compilazione del modulo, anche per esprimere il motivato diniego,  costituisca specifico obbligo deontologico la cui omissione sarà segnalata dallo scrivente ufficio ai rispettivi Ordini professionali nonché al titolare dell’intervento.